PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Discipline di studio).

      1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze della comunicazione e in scienze politiche, nonché di titoli equipollenti, possono rilasciare anche lauree o titoli equipollenti con indirizzo in stenografia, trattamento testi e dati.
      2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia, trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

          a) storia della scrittura stenoscrittura-trattamento testi, biennale;

          b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, biennale;

          c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente, biennale;

          d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera b);

          e) iper-multimedialità delle materie di cui alle lettere a) e b);

          f) didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati ai fini della classe di concorso 75/A;

          g) glottologia;

          h) filosofia del linguaggio.

 

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Art. 2.
(Requisiti per l'ammissione dei docenti all'insegnamento).

      1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di iper-multimedialità e di didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.
      3. L'insegnamento di cui al comma 1 può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi delle relative norme emanate dalle università e dagli istituti di istruzione universitari e superiore.
      4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti laureati con almeno trenta anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Inclusione dei docenti nelle graduatorie provinciali).

      1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali per l'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso

 

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75/A, nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.
      2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia, trattamento testi e dati.
      3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede alla copertura delle cattedre di stenografia, trattamento testi e dati eventualmente disponibili mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.

Art. 4.
(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).

      1. Per gli insegnanti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, che devono essere inquadrati economicamente con trattamento identico a quello del restante personale docente nelle materie di insegnamento previste dalle classi di concorso di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione post-diploma di durata almeno biennale, di organizzazione e di direzione di corsi di aggiornamento-formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri, dagli istituti regionali di ricerca educativa, dagli

 

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uffici scolastici regionali e dagli istituti statali.
      2. Per i docenti di stenografia, trattamento testi e dati con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o dei diplomi di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, predispone, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto mesi.
      3. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da esperti docenti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti.
      4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividere in due giorni.
      5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturato in moduli relativi alle discipline oggetto di insegnamento, comprendono le materie di cui all'articolo 1, comma 2.
      6. La frequenza al corso speciale è obbligatoria.
      7. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano e illustrano una tesi, su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.
      8. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.
      9. Coloro i quali non hanno conseguito il titolo di cui al comma 8 permangono nell'inquadramento economico dei docenti diplomati purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.
 

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Art. 5.
(Corsi di riconversione universitaria).

      1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze della comunicazione e in scienze politiche, nonché di titoli equipollenti.
      2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono poste a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
      3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

Art. 6.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle norme sull'autonomia didattica delle università, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.